Il Black Friday è venerdì 27 novembre 2026 e probabilmente stai già pensando al cartellino: «-30%», prezzo vecchio barrato, prezzo nuovo in grande. Quello che molti non sanno è che il prezzo da barrare non lo scegli tu: la legge dice quale deve essere, e fare male il conto può costare una sanzione. Sono informazioni, non consulenza legale: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista o a un consulente.

Cosa dice la legge

La regola è nell'articolo 17-bis del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), inserito dal D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, che in Italia ha recepito la cosiddetta direttiva Omnibus (UE 2019/2161). Il decreto è in vigore dal 2 aprile 2023. Il comma 1 dice che «ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista». Il comma 2 definisce il prezzo precedente: «il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo».

Quindi non il prezzo di listino, non il prezzo «di una volta», non quello che hai praticato di più: il più basso dei trenta giorni prima. Lo conferma anche la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, Aldi Süd): una riduzione annunciata in percentuale, o con una dicitura che ne sottolinea la convenienza, dev'essere determinata sulla base del «prezzo precedente».

A chi si applica, e a chi no

Nel testo dell'articolo non ho trovato soglie di fatturato o di dimensione: riguarda il venditore, cioè, scrive il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nelle sue FAQ, «il professionista che è l'effettiva parte nel contratto con il consumatore». Quindi vale anche per il negozio di quartiere. Le stesse FAQ (ultima modifica 28 giugno 2023) chiariscono i confini:

Come si conta il Black Friday

Se la tua promozione parte venerdì 27 novembre, i trenta giorni precedenti vanno, nel mio conteggio sul calendario, dal 28 ottobre al 26 novembre (la norma non spiega come contare il giorno: se hai dubbi, parti da una data prima). Guarda tutti i prezzi che hai fatto in quel periodo: il MIMIT precisa che conta anche un prezzo promozionale praticato per brevissimo tempo, anche un solo giorno. Non contano invece i prezzi di pochi pezzi danneggiati o prossimi alla scadenza.

Se la promozione si intensifica (prima -10%, poi -20%, poi -30% senza interruzioni nella stessa campagna), il comma 5 e le FAQ dicono che il prezzo precedente resta quello originario di partenza della campagna.

Un esempio inventato, dichiarato come tale: un negozio di scarpe di Catania vende un modello a 100 euro. Il 12 novembre lo mette a 90 euro per un giorno solo. Il 27 novembre vuole scrivere «-30%». Il prezzo precedente è 90, non 100: il 30% di 90 fa 63 euro. Scrivere «prima 100, ora 70, -30%» sarebbe un conto sbagliato. Se vuole arrivare a 70 euro, deve scrivere «prima 90, ora 70», cioè circa -22%.

Cosa scrivere sul cartellino e nel post

Una formula semplice, da adattare: «Prima 90 € (il più basso degli ultimi 30 giorni) · Ora 63 € · -30%». Il MIMIT dice che puoi indicare anche altri prezzi, come il listino, purché in modo chiaro e senza distogliere l'attenzione dal prezzo precedente. Nel post fai lo stesso: prezzo precedente, prezzo nuovo e percentuale coerenti tra loro. Se vuoi dare più forza all'offerta, lavora su altro: cosa include, quanti pezzi, fino a quando. Ne parliamo in gli ingredienti di un'offerta irresistibile, e per il lato prezzi in psicologia dei prezzi nel menu; per i post, la guida ai contenuti social.

Cosa si rischia

L'articolo 17-bis, comma 7, rinvia alla sanzione dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998: nel testo vigente è da 1.000.000 a 6.000.000 di lire, cioè da circa 516 a 3.098 euro (conversione a 1.936,27 lire per euro, calcolo nostro; importi uguali a quelli riportati da studi legali). A irrogarla è il Comune dove è avvenuta la violazione (art. 22, comma 7). Nel decidere l'importo, il comma 7 dell'art. 17-bis chiede di tenere conto di gravità e durata della violazione, di eventuali precedenti e dei benefici ottenuti.

C'è poi un secondo piano: se lo sconto è ingannevole può diventare una pratica commerciale scorretta, e allora interviene l'Antitrust (AGCM), con sanzioni da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27, comma 9, Codice del consumo). I casi che ho letto riguardano grandi negozi online: il 25 giugno 2026 l'AGCM ha multato Deghi per 2 milioni di euro, tra l'altro perché gli sconti erano calcolati sul prezzo pieno (98 euro per una sedia) e non sul prezzo precedente (72,03 euro). Il 4 novembre 2025 aveva sanzionato Tannico per 150.000 euro. Non ho trovato provvedimenti contro piccoli negozi, e non so come saranno i controlli del tuo Comune: so solo cosa dice il testo.

Quattro cose da fare prima del 27 novembre

  1. Da oggi segna ogni prezzo e ogni offerta, anche piccola o di un giorno: un foglio o le foto dei cartellini bastano.
  2. Calcola il prezzo precedente di ogni prodotto in sconto: il minimo degli ultimi trenta giorni.
  3. Scrivi cartellino e post con lo stesso prezzo precedente e una percentuale calcolata su quello.
  4. Conserva le prove (listini, scontrini, screenshot del sito) per dimostrare i prezzi, se te li chiedono.

Se vuoi una mano a preparare i testi dell'offerta e i post, scrivici: si parte da quello che hai in vetrina oggi.

In sintesi: per l'art. 17-bis del Codice del consumo il prezzo da barrare in un annuncio di riduzione è il più basso applicato nei trenta giorni precedenti; per un Black Friday il 27 novembre 2026 significa guardare dal 28 ottobre (nostro conteggio). Vale per i beni, non per i servizi (MIMIT), anche sul cartellino. La sanzione dell'art. 22 del D.Lgs. 114/1998 va da 516 a 3.098 euro circa; per la pratica scorretta l'AGCM arriva a 10 milioni. Per il tuo caso, chiedi al tuo commercialista o a un consulente.

Fonti

Fatti aiutare con i testi dell'offerta