Il Black Friday è venerdì 27 novembre 2026 e probabilmente stai già pensando al cartellino: «-30%», prezzo vecchio barrato, prezzo nuovo in grande. Quello che molti non sanno è che il prezzo da barrare non lo scegli tu: la legge dice quale deve essere, e fare male il conto può costare una sanzione. Sono informazioni, non consulenza legale: per il tuo caso chiedi al tuo commercialista o a un consulente.
Cosa dice la legge
La regola è nell'articolo 17-bis del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), inserito dal D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, che in Italia ha recepito la cosiddetta direttiva Omnibus (UE 2019/2161). Il decreto è in vigore dal 2 aprile 2023. Il comma 1 dice che «ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista». Il comma 2 definisce il prezzo precedente: «il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo».
Quindi non il prezzo di listino, non il prezzo «di una volta», non quello che hai praticato di più: il più basso dei trenta giorni prima. Lo conferma anche la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 26 settembre 2024 (causa C-330/23, Aldi Süd): una riduzione annunciata in percentuale, o con una dicitura che ne sottolinea la convenienza, dev'essere determinata sulla base del «prezzo precedente».
A chi si applica, e a chi no
Nel testo dell'articolo non ho trovato soglie di fatturato o di dimensione: riguarda il venditore, cioè, scrive il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) nelle sue FAQ, «il professionista che è l'effettiva parte nel contratto con il consumatore». Quindi vale anche per il negozio di quartiere. Le stesse FAQ (ultima modifica 28 giugno 2023) chiariscono i confini:
- Solo beni, non servizi. Secondo il MIMIT la norma «si applica solo ai beni e non ai servizi»: abbigliamento, arredo, elettronica sì; una seduta in palestra o un trattamento no (restano le regole generali contro le pratiche ingannevoli).
- Ogni canale. Rientrano gli annunci «effettuati in ogni canale di distribuzione». Il MIMIT dice espressamente che il cartellino con il prezzo precedente barrato è un annuncio. I social non sono citati: il mio consiglio prudente è trattare un post con «-30%» come un annuncio.
- Canale per canale. Il prezzo precedente è quello del canale dove si compra: negozio e sito sono due cose diverse.
- Fuori dalla norma: gli sconti legati a condizioni (carta fedeltà, «3 per 2», soglia minima di spesa, buoni sconto, omaggi) e i prezzi di lancio dei prodotti nuovi.
- Altre eccezioni di legge: i prodotti agricoli e alimentari deperibili, le vendite sottocosto, e per i prodotti in commercio da meno di trenta giorni basta indicare il periodo a cui si riferisce il prezzo precedente.
Come si conta il Black Friday
Se la tua promozione parte venerdì 27 novembre, i trenta giorni precedenti vanno, nel mio conteggio sul calendario, dal 28 ottobre al 26 novembre (la norma non spiega come contare il giorno: se hai dubbi, parti da una data prima). Guarda tutti i prezzi che hai fatto in quel periodo: il MIMIT precisa che conta anche un prezzo promozionale praticato per brevissimo tempo, anche un solo giorno. Non contano invece i prezzi di pochi pezzi danneggiati o prossimi alla scadenza.
Se la promozione si intensifica (prima -10%, poi -20%, poi -30% senza interruzioni nella stessa campagna), il comma 5 e le FAQ dicono che il prezzo precedente resta quello originario di partenza della campagna.
Un esempio inventato, dichiarato come tale: un negozio di scarpe di Catania vende un modello a 100 euro. Il 12 novembre lo mette a 90 euro per un giorno solo. Il 27 novembre vuole scrivere «-30%». Il prezzo precedente è 90, non 100: il 30% di 90 fa 63 euro. Scrivere «prima 100, ora 70, -30%» sarebbe un conto sbagliato. Se vuole arrivare a 70 euro, deve scrivere «prima 90, ora 70», cioè circa -22%.
Cosa scrivere sul cartellino e nel post
Una formula semplice, da adattare: «Prima 90 € (il più basso degli ultimi 30 giorni) · Ora 63 € · -30%». Il MIMIT dice che puoi indicare anche altri prezzi, come il listino, purché in modo chiaro e senza distogliere l'attenzione dal prezzo precedente. Nel post fai lo stesso: prezzo precedente, prezzo nuovo e percentuale coerenti tra loro. Se vuoi dare più forza all'offerta, lavora su altro: cosa include, quanti pezzi, fino a quando. Ne parliamo in gli ingredienti di un'offerta irresistibile, e per il lato prezzi in psicologia dei prezzi nel menu; per i post, la guida ai contenuti social.
Cosa si rischia
L'articolo 17-bis, comma 7, rinvia alla sanzione dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 114/1998: nel testo vigente è da 1.000.000 a 6.000.000 di lire, cioè da circa 516 a 3.098 euro (conversione a 1.936,27 lire per euro, calcolo nostro; importi uguali a quelli riportati da studi legali). A irrogarla è il Comune dove è avvenuta la violazione (art. 22, comma 7). Nel decidere l'importo, il comma 7 dell'art. 17-bis chiede di tenere conto di gravità e durata della violazione, di eventuali precedenti e dei benefici ottenuti.
C'è poi un secondo piano: se lo sconto è ingannevole può diventare una pratica commerciale scorretta, e allora interviene l'Antitrust (AGCM), con sanzioni da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27, comma 9, Codice del consumo). I casi che ho letto riguardano grandi negozi online: il 25 giugno 2026 l'AGCM ha multato Deghi per 2 milioni di euro, tra l'altro perché gli sconti erano calcolati sul prezzo pieno (98 euro per una sedia) e non sul prezzo precedente (72,03 euro). Il 4 novembre 2025 aveva sanzionato Tannico per 150.000 euro. Non ho trovato provvedimenti contro piccoli negozi, e non so come saranno i controlli del tuo Comune: so solo cosa dice il testo.
Quattro cose da fare prima del 27 novembre
- Da oggi segna ogni prezzo e ogni offerta, anche piccola o di un giorno: un foglio o le foto dei cartellini bastano.
- Calcola il prezzo precedente di ogni prodotto in sconto: il minimo degli ultimi trenta giorni.
- Scrivi cartellino e post con lo stesso prezzo precedente e una percentuale calcolata su quello.
- Conserva le prove (listini, scontrini, screenshot del sito) per dimostrare i prezzi, se te li chiedono.
Se vuoi una mano a preparare i testi dell'offerta e i post, scrivici: si parte da quello che hai in vetrina oggi.
Fonti
- D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, art. 1, comma 2 (art. 17-bis Codice del consumo) e art. 2 — Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18/03/2023 e Normattiva, 18/03/2023, in vigore dal 02/04/2023; letto il 10/10/2026
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 15 (vendite straordinarie) e art. 22, commi 3 e 7 (sanzioni) — Normattiva (testo vigente), letto il 10/10/2026
- Annunci di riduzione di prezzo - Domande frequenti (FAQ) — Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ultima modifica 28/06/2023; letto il 10/10/2026
- Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-330/23, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg contro Aldi Süd — EUR-Lex, 26/09/2024; letta il 10/10/2026
- Codice del consumo, art. 27, comma 9 (sanzione AGCM per pratiche commerciali scorrette) — Normattiva (testo vigente), letto il 10/10/2026
- PS13027: Deghi S.p.A. sanzionata per 2 milioni di euro (provvedimento, adunanza 23/06/2026) — AGCM, comunicato del 25/06/2026; letto il 10/10/2026
- PS12820: Tannico sanzionata per 150.000 euro (provvedimento, adunanza 04/11/2025) — AGCM, comunicato del 11/2025; letto il 10/10/2026